Environmental Assessments and Authorizations: SEA - EIA - IPPC Permit

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Frequently Asked Questions

 

  1. Chiarimenti sul riparto delle competenze operato dal D.Lgs. 104/2017 - Opere connesse

    Il nuovo riparto delle competenze amministrative per le procedure di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA definito all’art. 7bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 104/2017, non modifica il rapporto tra “opera principale” ed “opere connesse” ai fini della valutazione degli impatti ambientali, con particolare riguardo a quelli cumulati.

    Restano a tutt’oggi validi gli indirizzi della Commissione europea sull’applicazione della direttiva VIA con riguardo alle opere associate/connesse (“Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works” - 05/03/2012) in base ai quali la separazione di competenze amministrative non può generare una valutazione degli effetti ambientali non coerente con le finalità della direttiva VIA che prevedono che tale valutazione sia effettuata rispetto al progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere connesse quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale.

    Si conferma pertanto il principio generale in base al quale la ripartizione delle competenze amministrative non può modificare l’unicità della valutazione degli effetti ambientali dell’opera, ivi inclusi i diversi elementi/opere ad essa connesse dal punto di vista funzionale.

    Tale approccio generale è motivato, in primis sotto il profilo ambientale, dalla necessità di evitare il frazionamento artificioso dei diversi elementi costituenti l’opera, da realizzarsi nel medesimo ambito localizzativo o nel suo intorno, ancorché singolarmente attribuiti dalla normativa vigente a diversi livelli amministrativi di competenza (statali, regionali). Ciò al fine di garantire sia una corretta ed efficace valutazione degli effetti ambientali, con particolare riferimento a quelli cumulativi, che una maggiore efficienza del procedimento amministrativo.

    Da quanto sopra discende, in via generale, l’opportunità di ritenere prevalente la competenza amministrativa legata all’opera principale, che dovrà valutare unitariamente gli impatti ambientali dell’opera nella sua interezza, incluse le parti accessorie/connesse che possono ricadere nelle competenze amministrative di altra autorità.

    Tale principio non può essere applicato in via generale ed in astratto a tutte le possibili casistiche ma deve essere applicato “caso per caso” in funzione delle specificità dell’opera principale e dell’opera connessa e del loro rapporto funzionale.

    A titolo di esempio è possibile citare il caso di un impianto industriale ricadente nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (soggetto a procedura di VIA di competenza delle Regioni o Province Autonome) che include una centrale di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 50 MW (soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, punto 1.a dell’Allegato IIbis alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006). Qualora l’attività di produzione di energia elettrica, vapore, acqua calda è finalizzata esclusivamente al soddisfacimento dei fabbisogni energetici necessari al ciclo produttivo, la competenza regionale dell’opera principale (impianto industriale) assorbe le competenze statali della centrale termoelettrica (opera connessa all’impianto industriale).

  2. Chiarimenti sull’applicazione del criterio del cumulo con altri progetti nell'ambito del DM 52/2015 e dell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006

    Il DM 52/2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome” è finalizzato a integrare i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 già utilizzati per fissare le  soglie  stabilite per  le  diverse  categorie  progettuali degli Allegati II-bis e IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 al fine di rimodulare (riduzione del 50%) le medesime con conseguente estensione dell’ambito di applicazione della disciplina di VIA (procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) limitatamente ai progetti di nuova realizzazione.

    Tale disposizione è riportata all’ art. 6, comma 6, lettere c) e d) e all’art. 19, comma 10 del D.Lgs. 152/2006.

    Il criterio del “Cumulo con altri progetti” così come definito al punto 4.1 delle citate Linee Guida è pertanto da utilizzare esclusivamente per l’individuazione delle soglie dimensionali da attribuire ai progetti ricadenti negli Allegati IV e IIbis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e non ai fini della valutazione delle “Caratteristiche dei progetti” di cui al punto 1, lettera b) dell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 (“cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”).

    Non è quindi applicabile, sia ai fini della predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da parte del proponente che nella fase di valutazione da parte dell’autorità competente, il criterio del cumulo con altri progetti limitatamente ai quelli appartenenti alla stessa  categoria   progettuale in quanto è necessario individuare e valutare l’interazione tra gli effetti ambientali derivanti da diverse tipologie progettuali (impatti cumulati su un determinato fattore ambientale come somma di impatti della stessa natura, quali ad esempio le emissioni acustiche da parte di un’infrastruttura strade e di un impianto industriale; impatti cumulati di eguale o diversa natura rispetto a uno specifico ricettore quali ad  esempio le emissioni acustiche di un’infrastruttura ferroviaria e i prelievi idrici di un impianto industriale che possono interferire con l’integrità della componente faunistica ed ecosistemica di un’area umida).

    Parimenti, l’ambito territoriale nell’ambito del quale considerare la sussistenza del criterio del “Cumulo con altri progetti” definito al punto 4.1 delle citate Linee Guida (fascia di un  chilometro)  non è applicabile per individuare e valutare l’interazione tra gli effetti ambientali derivanti da diverse tipologie progettuali in quanto l’area di potenziale influenza può essere determinata solo in base alle specificità del progetto (pressioni ambientali sui diversi fattori ambientali)  e del contesto localizzativo, territoriale e ambientale.

  3. Chiarimenti sulla categoria progettuale di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 1.e) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari

    Nell’ambito del documento della Commissione europea sull’interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali contenute negli allegati I e II della direttiva VIA (Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive) per la categoria di progetto “Piscicoltura intensiva”, inclusa nell’Allegato II punto 1.f) della direttiva 2014/52/UE, si forniscono alcune indicazioni utili all’interpretazione di tale tipologia progettuale:

    “La piscicoltura intensiva implicherebbe l’uso di tecniche finalizzate a incrementare la produzione delle specie in questione oltre la naturale capacità dell’ambiente o dello stadio colturale, sino al raccolto. Tipicamente, questa pratica comporta l'introduzione di un mangime composto addizionale per compensare la mancanza di alimento naturalmente disponibile in relazione alla densità con la quale vengono allevati gli animali.

    Sono sorti dubbi in merito alle relazioni tra il termine “acquacoltura” e “piscicoltura”. Il termine “acquacoltura” si riferisce all’allevamento di qualsiasi organismo acquatico in acque dolci o marine. Include alghe, molluschi, crostacei e pesci. Il termine “piscicoltura” è usato indifferentemente con “acquacoltura” sebbene si riferisca tipicamente all’allevamento di pesci. Il termine “Piscicoltura intensiva” pertanto si riferisce a un sottoinsieme delle attività di acquacoltura ove la biomassa prodotta va oltre quella che potrebbe essere naturalmente sostenuta senza fornire nutrimento aggiuntivo.  Molte delle specie allevate in maniera intensiva possono anche essere allevate in maniera estensiva senza fornire nutrimento aggiuntivo, a condizione che la densità di allevamento sia inferiore e che gli spazi delimitati coprano un’area più ampia per soddisfare il naturale fabbisogno alimentare. Questo è spesso il caso di pesci d'acqua dolce come la carpa. Gli allevamenti di alghe e molluschi sono tipicamente forme estensive di acquacoltura”.

    Con l’art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 104/2017 è stata recepita integralmente la definizione della tipologia progettuale di cui al punto 1.f) dell’Allegato II della direttiva 2014/52/UE, mediante l’introduzione del termine “intensiva”, già presente nelle precedenti versioni della direttiva VIA ma mai trasposto nella disciplina nazionale. Il termine “intensiva” indica pertanto, in coerenza con l’interpretazione della Commissione europea, l’uso di tecniche finalizzate a incrementare la produzione delle specie oltre la “naturale capacità dell’ambiente”, tipicamente rappresentate dall’utilizzo di mangimi artificiali che gli organismi non riuscirebbero a reperire nell’ambiente naturale, ma anche di altre sostanze (es. farmaci) o di pratiche gestionali (es. ossigenazione dell’acqua).

    Considerando che la piscicoltura rappresenta un sottoinsieme delle attività di acquacoltura che includono l’allevamento o coltura di qualsiasi organismo acquatico in acque dolci, salmastre o marine (pesci, molluschi, crostacei, echinodermi, alghe, ecc.), il discrimine è rappresentato dalle caratteristiche dell’allevamento, che può essere di tipo “intensivo”, come sopra descritto e tipicamente attribuibile all’allevamento di pesci, ovvero di tipo “estensivo”, caratterizzato dall’assenza di somministrazione di mangime artificiale o di altre sostanze o sistemi di gestione, in condizioni tali da consentire agli organismi allevati di soddisfare le proprie esigenze trofiche utilizzando le risorse naturali. Quest’ultimo tipo di allevamento, come peraltro indicato dalla Commissione europea, è tipicamente associato a molluschi e ad alghe.

    Sulla base degli indirizzi comunitari, peraltro condivisi con altre competenti autorità nazionali (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) è possibile affermare che il campo di applicazione della tipologia progettuale di cui al punto 1.e) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 è limitato agli allevamenti intensivi di pesci, escludendo pertanto gli allevamenti tipicamente estensivi di altre specie quali molluschi, crostacei, alghe.

  1. Chiarimenti sulle modalità di determinazione della tariffa dei controlli

    La tariffa dei controlli di cui al corrispettivo Tc del DM 58/2017 riguarda specificamente le attività di accertamento del rispetto delle condizioni dell’AIA, della regolarità dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e per determinarla vanno computati tutti i parametri e le sostanze il cui scarico in acqua (o la cui emissione in atmosfera) è autorizzato e monitorato, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo.
    Pertanto il corrispettivo Tc è senz’altro dovuto in relazione a tutti gli inquinanti per cui sono fissati specifici limiti di emissione, o comunque specifiche condizioni autorizzative il cui rispetto va accertato con autocontrolli.
    Tale corrispettivo, invece, non è generalmente dovuto in relazione agli inquinanti per i quali l’AIA si limita a richiamare gli obblighi di legge, ma non fissa alcuna specifica condizione, né specifici autocontrolli, né specifici obblighi di comunicazione.
    Riguardo le ulteriori sostanze, le cui emissioni sono autorizzate ma non oggetto di specifiche condizioni, il corrispettivo Tc non è dovuto se le tali emissioni non sono monitorate tramite autocontrollo in attuazione dell’AIA nel periodo di riferimento.

  2. Chiarimenti sul campo di applicazione IED per la produzione di biocarburanti

    A seguito di chiarimenti intercorsi con la Commissione UE (DG-ENV), la produzione di biocarburanti, mediante trasformazione chimica o biologica, è da inquadrarsi nelle categorie di attività di cui al punto 4.1 dell’Allegato I, della Direttiva, se condotta su scala industriale.

  3. Garanzie finanziarie da prestare per impianti di recupero o smaltimento rifiuti

    Per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti ricompresi in una installazione soggetta ad AIA, tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto l’autorizzazione di cui all’articolo 208, del D.Lgs. 152/06 e a tal fine i suoi contenuti sono integrati con quelli di cui al comma 2 del citato articolo 208.
    In particolare, pertanto, l’AIA, tra i suoi elementi essenziali, indica l’importo della garanzia finanziaria da prestare ai sensi dell’articolo 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06, a copertura dei rischi connessi all’esercizio del citato impianto, e non prevede invece (con riferimento a tale impianto) la garanzia di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs.152/06, a copertura dei rischi di “inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti”.
    Ulteriori chiarimenti in merito saranno forniti con i decreti ministeriali di cui agli articoli 29-sexies, comma 9-septies, e 195, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/06.

  4. Chiarimenti in merito a durata ed intestatario delle fidejussioni bancarie

    I gestori di impianti IPPC hanno l’obbligo di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall’amministrazione regionale in cui ricade l’impianto, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti.
    Nel caso in cui la regione non abbia emanato specifici regolamenti per gli impianti soggetti ad AIA statale, si ritiene che debbano essere applicati i medesimi regolamenti, o prassi operative, applicati per gli altri impianti soggetti ad AIA regionale ricadenti nello stesso territorio.
    Pertanto, ove non diversamente ed esplicitamente disposto dalla regione, i tempi, i beneficiari, gli importi, gli intestatari, le durate ed ogni altro elemento delle fidejussioni saranno i medesimi di quelli degli impianti soggetti ad AIA regionale.
    L’unica sostanziale differenza sarà relativa alle attestazioni di regolare ottemperanza, le quali, oltre che ai soggetti previsti dai regolamenti e dalle prassi operative regionali, dovranno essere notificate anche ad ISPRA, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di competenza.

  5. Criteri di assoggettabilità ad AIA per gli impianti di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi (categoria 5.1 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06)

    L'inadeguatezza del riferimento alla capacità di lavorazione giornaliera (espressa in tonnellate al giorno) per caratterizzare la soglia di assoggettabilità ad AIA dei depositi preliminari di rifiuti è stata evidenziata da tempo, anche in sede comunitaria.La Commissione Europea ha al riguardo avvallato una lettura estremamente cautelativa, volta ad equiparare numericamente la capacità soglia di lavorazione giornaliera (10t/die) alla capacità fisica del deposito (10t). Tale interpretazione ha lasciato perplessi molti Stati Membri (tra cui l'Italia,che non l'ha ripresa nella circolare interpretativa del 13 luglio 2004) e in definitiva pare essere stata giudicata eccessiva dalla stessa Commissione Europea, tanto è che nella sua proposta di rifusione delle direttive in materia di emissioni industriali (che ha portato all'emanazione della direttiva 2010/75/UE) è stata piuttosto specificata per impianti del genere una soglia in capacità di 50t. Pertanto, ove si applicassero le precedenti indicazioni della Commissione, nel 2013 si avrebbe la situazione (paradossale) di veder uscire dal campo di applicazione numerosi impianti già (faticosamente) dotati di AIA.Per evitare ciò, nelle more dell'entrata in vigore della nuova direttiva, si ritiene più rigoroso un approccio basato sulla capacità di lavorazione, anche se per impianti del genere ciò introduce significative incertezze per il peso determinante di fattori organizzativi e gestionali sulla reale potenzialità dell'impianto. In tale ottica è opportuno che da una parte i gestori valutino con attenzione l'effettiva capacità di lavorazione giornaliera (e non solo la media annua),Dandone riscontro nelle istanze di autorizzazione di settore, dall'altra che appena possibile tali autorizzazioni di settore riportino esplicitamente tale limite alla lavorazione giornaliera massima, prevedendo che essa sia monitorata dai gestori e controllata almeno una volta l'anno, assicurando tutte le condizioni per l'applicabilità del concetto di "limite legale" alla capacità produttiva (di cui alla circolare interpretativa del 13 luglio 2004). In alternativa si potrebbero anticipare le novità introdotte dalla nuova direttiva citata,considerando significativi solo i depositi preliminari di capacità superiore a 50t.In ogni caso, ove un controllo evidenzi che, prima del recepimento di tale direttiva,anche solo in un giorno, un gestore, che non ha presentato istanza di AIA, ha superato la soglia di 10t/die di rifiuti gestiti in un deposito preliminare, verranno applicate le sanzioni penali come dall'art. 29-quatordecies, c.1 del D.Lgs. 152/06.

  6. Chiarimenti sul campo di applicazione IPPC per motori diesel fissi alimentati a biomasse

    Ai fini del confronto con le soglie specificate nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, e pertanto della determinazione di assoggettabilità agli obblighi IPPC, è necessario considerare la sommatoria delle potenze termiche installate nell’intero impianto, comprese le eventuali potenze termiche di motori endotermici fissi, quali i motori diesel utilizzati in centrali alimentate a biomasse liquide.
    A tale fine, infatti, non è pertinente l’esclusione dagli obblighi previsti dalla disciplina relativa ai grandi impianti di combustione recata dal comma 15 dell’art. 273, del D.Lgs. 152/06.
    Peraltro, ove l’impianto sia alimentato da fonti rinnovabili, esso sarà oggetto di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, che costituisce a tutti gli effetti titolo sufficiente ad esercire l’impianto. Conseguentemente non risulterà necessario acquisire una distinta AIA, attraverso le procedure disciplinate dal D.Lgs. 152/06, poiché sarà la stessa autorizzazione unica a prescrivere il rispetto degli obblighi IPPC.
    In tal caso la frequenza dei rinnovi periodici, nonché la competenza al relativo rilascio, dovrebbe essere disciplinata nella specifica autorizzazione unica dell’impianto, nonché nelle norme regionali che disciplinano l’applicazione del D.Lgs. 387/03, tenendo conto che, comunque, la competenza ad autorizzare modifiche all’impianto (ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03) rimane in capo all’autorità competente in materia di rilascio dell’autorizzazione unica.

  7. Durata AIA degli allevamenti intensivi a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010

    Qual è la durata delle autorizzazioni integrate ambientali degli allevamenti intensivi (cat, IPPC 6.6) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010
    Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, è stato introdotto l’articolo 29-octies comma 6 del D.Lgs. 152/2006, che indica in dieci anni il termine per il rinnovo delle AIA rilasciate per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII (allevamenti intensivi), estendendo il termine precedentemente indicato dalla norma.

    Non è immediatamente chiaro quale sia il termine da considerare per il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, nonché per le autorizzazioni che, ai sensi della norma transitoria, saranno definite al termine di procedimenti condotti nel rispetto della precedente normativa.
    A riguardo va considerato che, in linea generale, il termine indicato dalla norma per il rinnovo delle AIA è da intendersi quale termine massimo. L’autorità competente, a maggior tutela dell’ambiente, ha infatti la facoltà di specificare nell’autorizzazione un termine più breve, in presenza di adeguate motivazioni.
    Il termine per effettuare il rinnovo delle AIA già rilasciate è pertanto quello previsto al tempo della definizione di tali provvedimenti.
    Per i procedimenti in corso, è facoltà dell’autorità competente, alla luce degli esiti istruttori, riconoscere la necessità di fissare termini per il rinnovo più brevi di quelli indicati in linea generale dalla norma (dieci anni per gli allevamenti). In tal caso, peraltro, la definizione del termine dovrà essere adeguatamente motivata.
  8. Chiarimenti sul campo di applicazione IPPC per gli allevamenti

    La corte di giustizia europea si è espressa riguardo la normativa francese di attuazione della disciplina IPPC per gli allevamenti chiarendo che:

    1. La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell’allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni.
    2. Il punto 6.6, lett. a), dell’allegato I della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che porti a calcolare le soglie per l’autorizzazione di impianti di allevamento intensivo a partire da un meccanismo di animali-equivalenti fondato su una ponderazione di animali per posto secondo le specie al fine di prendere in considerazione il tenore di azoto effettivamente prodotto dai vari volatili.
      Il testo integrale della sentenza è accessibile on line all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0473:IT:HTML
  9. Tariffe DM 24/04/2008 - Tariffa versata

    Nel caso in cui la società che gestisce un impianto IPPC ritirasse la domanda di AIA, può essere restituita la tariffa versata?
    Non può in alcun caso essere restituita la tariffa già versata, neanche se la società ritira la domanda, poiché a seguito del versamento sono avviate le azioni istruttorie, impegnate le somme versate e assunti relativi oneri da parte della pubblica amministrazione.
    Il ritiro della domanda determina, d’altro canto, l’inapplicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 59/05, con conseguente immediato divieto di esercire attività IPPC nell’impianto.

  10. Chiarimenti sulla determinazione della capacità produttiva dell’industria alimentare

    Come specificato nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ai fini della determinazione dell’assoggettabilità agli obblighi IPPC, la determinazione della capacità produttiva degli impianti di fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materia prima vegetale costituisce (in considerazione della forte stagionalità dei processi) un caso particolare. In tal caso, infatti, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno va confrontata con il “valore medio su base trimestrale” della produzione effettiva e non , come nel caso generale, con la capacità di targa degli impianti.
    Si raccomanda, a tal fine, di fare riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell’ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo.
    Si rammenta, infine, che anche sansifici e impianti per la produzione di bevande a partire da materie prime vegetali devono essere considerati soggetti agli obblighi IPPC, ove la capacità produttiva, mediata come sopra indicato, raggiunga le 300 tonnellate al giorno di prodotti finiti destinati all’alimentazione.

  11. Attività IPPC 2.6 Precisazioni in merito alla determinazione del volume delle vasche di trattamento.

    Per il calcolo del volume delle vasche di trattamento da confrontare per il raggiungimento della soglia prevista di cui al punto 2.6 dell’allegato I del D.Lgs. 59/05 (impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3) è appropriato fare riferimento a quanto riportato nella Circolare interpretativa in materia di IPPC del 13 luglio 2004.
    Il Ministro dell’Ambiente e del Territorio e del Mare, nella predetta Circolare, fornisce indicazioni specifiche in merito all'individuazione di quali vasche siano da considerare ai fini del calcolo del volume complessivo da confrontare con la soglia citata. In particolare, coerentemente con gli indirizzi sviluppati a livello comunitario, è indicato che sono da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting. Ai sensi di tale Circolare, pertanto, deve considerarsi che in generale gli altri processi tipicamente presenti negli impianti che svolgono attività 2.6 (quali i bagni di sgrassaggio per via elettrolitica e non, il decapaggio, la neutralizzazione, l’attivazione,… ) danno luogo ad alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico e che pertanto i relativi volumi sono da considerarsi nel calcolo del volume complessivo ai fini del confronto con il valore soglia di cui al punto 2.6 dell’All. I al D.Lgs. 59/05.
    Non rilevano, a tal fine, le eventuali considerazioni, ad esempio in ordine alla significatività degli effetti ambientali delle operazioni, sviluppate nelle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 4, comma 1, del D.lgs. 59/05, dal momento che tali linee guida hanno finalità del tutto diverse dall’interpretazione del campo di applicazione del D.Lgs. 59/05.
    Inoltre si precisa che è coerente con quanto specificato considerare il volume delle vasche al netto dei franchi, ad esempio introdotti per motivi operativi o di sicurezza, e quindi non fare riferimento al volume geometrico delle vasche, ma piuttosto al volume effettivamente occupato dal bagno, a condizione che tale volume netto sia determinato senza ambiguità e verificato in sede di controllo.

  12. Validità autorizzazioni ambientali di settore

    Le autorizzazioni ambientali di settore restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l’attuazione delle prescrizioni dell’AIA, come indicato all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 59/05 e chiarito dall’articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243.
    Le autorizzazioni di settore sono, pertanto, automaticamente prorogate fino alla vigenza delle AIA, senza alcun bisogno di procedure di rinnovo da parte delle autorità competenti al loro rilascio.
    Resta fermo e distinto l’obbligo, per tali autorità, di provvedere ove necessario in qualunque momento, nelle more del rilascio dell’AIA, all’aggiornamento delle autorizzazioni di settore, anche alla luce dei principi IPPC, come chiarito dall’articolo 2, comma 1-bis del citato D.L. 180/07.

  13. Impianti di gestione dei rifiuti - Garanzie finanziarie

    Per l’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, è espressamente previsto obbligo di prestare garanzie finanziarie (art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06). Esiste un analogo obbligo per gli impianti rientranti nell’ all. I del D.Lgs 59/05 ? In caso contrario, come garantire l’applicazione del principio del “chi inquina paga” per il ripristino del sito?
    La portata sostitutiva dell’autorizzazione ambientale integrata nei confronti dell’autorizzazione di cui agli artt. 208 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 non può avere l’effetto di ridurre le garanzie finanziarie, previste da molteplici disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 (v. artt. 195, 203, 208, 210, 212), che costituiscono applicazione dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”, richiamato dall’art. 178 tra le finalità proprie della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (nonché dell’ art. 3-ter del medesimo decreto).
    In linea generale l’amministrazione beneficiaria della fidejussione coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione stessa o, nel caso di impianti di competenza statale, con l'autorità territoriale competente in materia.

  14. Impianti di gestione dei rifiuti - Controllo di conformità

    Il controllo di conformità con il progetto approvato dei lavori di realizzazione di impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06, è espressamente previsto (art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06). Esiste un analogo obbligo per gli impianti rientranti nell’ all. I del D.Lgs 59/05 ? In caso contrario, come garantire l’applicazione del principio di precauzione a tali impianti, di maggiore capacità produttiva?
    La disciplina in tema di AIA prevede un complesso ed accurato meccanismo procedurale per l’espletamento dei controlli ambientali sulle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione integrata ambientale fra i quali rientrano anche i controlli di cui agli artt 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006. Bisogna quindi riferirsi all’art. 11 del d.lgs. n. 59/2005 relativo al “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” in base al quale l’autorità competente, per il tramite del sistema delle Agenzie ambientali, accerta l’ottemperanza alle prescrizioni stabilite dall’AlA per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del decreto.
    La previsione di un tale regime di controlli si pone in linea con il principio di precauzione anche attraverso la previsione di un dettagliato regime sanzionatorio definito dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2005 e di un serie di oneri per il gestore e le autorità competenti ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa (v. in particolare artt. 7, 8, 11 e 12 del decreto medesimo).

  15. Impianti di gestione dei rifiuti - Controlli

    I controlli effettuati presso l’impianto di gestione dei rifiuti sottoposto al d.lgs. n. 59/2005 ed il relativo onere gravante sul gestore, disciplinato dal D.M. 24 aprile 2008, sostituiscono o meno i controlli ed i relativi oneri previsti dall’art. 124, comma 11 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di autorizzazione agli scarichi?
    L’AIA sostituisce anche l’autorizzazione agli scarichi di cui all’art. 124 citato (v. Allegato II del d.lgs. n. 59/2005) e ciò in linea con la finalità di detta autorizzazione che è proprio quella di evitare ovvero, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni causate da determinate attività (v. Allegato I al decreto) nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
    L’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 59/2005, stabilisce che l’AIA “(..) deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sosti tuiti con parametri o misure tecniche equivalenti (..)“.
    Pertanto, nell’ambito dei controlli previsti dall’AlA, rientrano pienamente anche i controlli sulle emissioni nell’acqua degli impianti sottoposti a tale autorizzazione e, conseguentemente, il gestore dovrà corrispondere per tali impianti unicamente la tariffa IPPC, stabilita dal citato D.M. 24 aprile 2008, come eventualmente adeguata dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4 del medesimo D.

  16. Tariffe DM 24/04/2008 – Tariffa per le istruttorie concluse prima dell’emanazione del DM 24/04/2008

    Una Autorità Competente al rilascio dell’AIA può richiedere il pagamento della Tariffa Istruttoria per le istruttorie concluse prime dell’emanazione del DM 24/04/2008 con un atto di diniego dell’AIA o con una archiviazione dell’istanza?
    Come indicato nell’articolo 1, lettera a), del decreto ministeriale del 24/04/2008 ed in sintonia con quanto disposto all’articolo 18, comma2 del D.Lgs. 59/05, le tariffe sono destinate a coprire le spese necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio dell’AIA.
    Tali tariffe sono pertanto dovute a prescindere dall’esito dell’istruttoria.
    Sono fatte salve le diverse disposizioni regionali ed è fatto salvo il caso in cui, prima dell’avvio del procedimento, sia acquisita evidenza dell’inammissibilità dell’istanza.

  17. Tariffe DM 24/04/2008 - Costo istruttorio CD

    Come determinare il costo istruttorio CD per l’acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto nel caso in cui la domanda è riferita a più attività IPPC?
    E’ possibile che un’unica istanza faccia riferimento a più attività (in genere integrate in un medesimo impianto) o a più impianti (in genere ricadenti nel medesimo stabilimento).
    La complicazione della domanda, e conseguentemente l’impegno istruttorio per la sua gestione, ovviamente aumenta all’aumentare del numero di impianti da autorizzare, ma ciò non è necessariamente vero con riferimento alle attività.
    A tal fine è opportuno tenere in mente la distinzione tra attività IPPC ed impianto IPPC (definito ai sensi del D.Lgs. 59/05 come “unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività” IPPC “e qualsiasi attività accessoria, che siano tecnicamente connesse …”).
    Pertanto per ogni “impianto” oggetto della domanda deve essere versato un distinto contributo tariffario base (determinato nel caso di prima istanza dalla prima tabella dell’allegato I al DM 24/04/2008), ma ciò non necessariamente significa che tale contributo sia dovuto per ogni attività, poiché in un unico impianto possono essere svolte più attività soggette ad AIA (caso tipico sono le combustioni funzionali all’esercizio delle raffinerie).

  18. Tariffe DM 24/04/2008 – Componente “qualità dell’aria” CAria

    Come determinare il numero degli inquinanti da considerare per il calcolo della componente “qualità dell’aria” CAria della tariffa istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto esistente?
    Per il costo istruttoria riguardante le emissioni in aria (CAria) il numero degli inquinanti da considerare, in sede di primo rilascio, è quello indicato nella seconda tabella dell’Allegato I, punto 2 al Decreto Interministeriale 24/04/2008 che mette in relazione l’attività IPPC con il numero di inquinanti, in accordo con il Decreto Ministeriale 23/11/2001(INES) in particolare le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell’allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC.
    Ad esempio per un impianto di combustione, codice IPPC 1.1, indipendentemente dal combustibile utilizzato, il numero di sostanze inquinanti tipicamente significative emesse dall’attività, in base alla seconda tabella dell’Allegato I, punto 2, è “da 11 a 17 inquinanti”. Il valore CAria è quindi determinato incrociando il numero di sostanze inquinanti, in questo caso da 11 a 17 inquinanti, e il numero di fonti di emissione in aria (Allegato I, punto 2, prima tabella).
    Ai fini della determinazione della tariffa per il primo rilascio, pertanto, non risulta rilevante il numero di inquinanti che la domanda individua come significativamente emessi dal camino, ma l’attività IPPC cui il camino afferisce. In caso di più camini, associati ad attività IPPC diverse ed aventi numero di inquinanti tipici tali da farle ricadere in diverse classi tariffarie, i relativi contributi andranno sommati.
    Ad esempio se tre camini sono attribuibili ad un’attività 1.1 (da 11 a 17 inquinanti), tre camini ad un’attività 5.1 (da 11 a 17 inquinanti) ed uno ad un’attività 3.1 (da 18 a 29 inquinanti) i dati di ingresso della tabella saranno: 6 fonti di emissione nella classe “da 11 a 17 inquinanti”; 1 fonte di emissione nella classe “da 18 a 29 inquinanti

  19. Tariffe DM 24/04/2008 - Costo istruttorio CH2O

    Costo istruttorio per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque CH2O Allegato I punto 3. Come considerare lo scarico di acque reflue domestiche?
    Per il costo istruttoria riguardante le emissioni in acqua (CH2O) gli scarichi in fogna di acque ad usi civili sono assimilati a scarichi con nessun inquinante (Allegato I, punto 3, seconda tabella, prima riga).

  20. Tariffe DM 24/04/2008 – Tariffa relativa ai controlli

    La tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione dei prelievi e analisi “Allegato V” è da versare in anticipo, indipendentemente dai prelievi e analisi effettuati presso l’impianto o è da calcolare con le informazioni riportate nel rispettivo Piano di Monitoraggio e Controllo?
    Le tariffe relative alle attività di controllo sono riferite a quanto previsto nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’impianto. Come chiarito negli articoli 3 e 6 del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, le tariffe relative ai controlli dovranno essere versate a partire dalla data di effettiva vigenza dell’AIA, ed in ogni caso non potrebbero essere determinate prima del rilascio dell’AIA stessa.