31/10/2017
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218 del 20 ottobre 2017, si è espressa sui limiti dei poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale ribadendo che le Regioni non possono apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela fissati dal legislatore statale.
La norma oggetto di censura è l’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n.10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale) che stabilisce la procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale solo per le strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri. Tale norma si pone infatti “in contrasto con l’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, a prescindere dalle loro dimensioni”.
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha sancito la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, “nella parte in cui esclude dalla procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km”.
La pronuncia ribadisce che la “tutela dell’ambiente”, nell’ambito della ripartizione legislativa delle competenze, è una materia cd. trasversale, nella quale allo Stato è riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale. Nel perimetro così descritto, alle Regioni è consentito solo apportare deroghe in senso migliorativo, al fine di incrementare i livelli di tutela ambientale, senza incidere sul punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze individuato dal legislatore statale. L’affermazione di questo canone corrisponde al formante normativo del Codice dell’Ambiente, che qualifica i principi in esso contenuti come condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, rispetto alle quali è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive (articolo 3quinquies del D.Lgs. 152/2006).
Occorre segnalare che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale, sono stati modificati sia i relativi parametri dimensionali fissati dal Codice dell’Ambiente, sia la legislazione regionale (la l.r. 4/2016 ha abrogato la l.r. n. 10/1999 ed attualmente prevede la verifica di assoggettabilità, di competenza della Provincia, per le strade urbane secondarie, senza soglie dimensionali). La pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, è significativa per il principio, in essa ribadito, sui limiti della competenza legislativa regionale e, di riflesso, sulla preminenza del bene “tutela dell’ambiente”, tale da richiedere una incisiva potestà legislativa statale.