Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) assicurano che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività come l’energia, i trasporti, la pianificazione del territorio e la gestione dei rifiuti.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, si applica alle installazioni di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 quali impianti di combustione con potenza ≥ 300 MWt, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie integrate, grandi impianti chimici, impianti localizzati in mare.

La VAS serve ad Integrare considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere

La VIA serve a conseguire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi

L'AIA statale è finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento generato dall'esercizio delle principali categorie di installazioni industriali, assicurando il conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e l'applicazione delle BAT.

La VAS, la VIA  e l’AIA sono processi partecipati che coinvolgono diversi attori:

  • autorità competente: La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio
  • proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto e lo sottopone alla valutazione  (VAS per il piani e programmi, VIA per i progetti) dell’autorità competente per acquisire il relativo parere o provvedimento conclusivo
  • autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; l’autorità procedente coincide con il proponente nel caso in cui svolge anche le attività di elaborazione del piano/programma
  • gestore: chi detiene o gestisce nella totalità o in parte l’installazione oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale
  • soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti
  • pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone
  • pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

La normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L.241/1990 e ss.mm.ii.) e all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005), in attuazione del principio di trasparenza, garantisce la libertà di accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione all'interessato, ovvero nell'ipotesi di informazione ambientale "a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta".

La visione degli atti è a titolo gratuito e può essere effettuata presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrice degli stessi, previo appuntamento con gli Uffici competenti.

L'estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l'estrazione di copia, ai sensi dell'art. 25 della citata Legge 241/1990, e secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni. I costi per l'accesso agli atti, detenuti da questa Amministrazione, sono regolati dal D.M. 121 del 28 giugno 2012.

Esprimi la tua opinione su piani, programmi, progetti e installazioni in fase di consultazione.

Dall’avvio della procedura hai:

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, trasmesso dall'autorità procedente all'autorità competente ai sensi dell'art.13, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. L'avviso al pubblico sarà pubblicato sul sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente i sensi dell'art.13, comma 5-bis del D.Lgs. 152/2006.

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di  30 giorni dalla data di pubblicazione dello studio preliminare sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di  60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico nel Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Per le osservazioni relative alla nuova pubblicazione effettuata a seguito di richiesta di integrazioni, i termini sopra indicati sono dimezzati (da 60 a 30 giorni).

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico nel Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per :

  • i progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
  • i progetti finanziati dal Fondo complementare
  • i progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l‘Energia e il Clima (PNIEC).

Per le osservazioni relative alla nuova pubblicazione effettuata a seguito di richiesta di integrazioni, i termini sopra indicati sono dimezzati (da 30 a 15 giorni).

Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’istanza di autorizzazione o delle informazioni ritenute necessarie dal gestore ai fini del riesame disposto d’ufficio.

 

Puoi partecipare inviando le tue osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali tramite una delle seguenti modalità:

Accedi con SPID SPID/CIE
Posta elettronica certificata PEC va@pec.mite.gov.it
FAX FAX (+39) 0657223040
Posta POSTA via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma