Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

Sei in:

Sentenza n.93/2013 della Corte Costituzionale in merito alla Legge regione Marche n.3/2012 in materia di VIA

20130612_area_giuridica_sentenza_lr_marche

12/06/2013

Con sentenza del 22 maggio 2013, n.93 la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge numero 3 del 26 marzo 2012, della Regione Marche “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale” nella parte in cui non è conforme alla normativa europea e a quella nazionale. In particolare la Consulta ha sottolineato che la disciplina relativa alla VIA rientra nell'ambito della materia di tutela ambientale di competenza esclusiva dello Stato e pertanto la Regione deve "mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente".

La direttiva 2011/92/UE in materia di Valutazione di impatto ambientale prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell’allegato I, ma anche i progetti descritti nell’allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata).

In attuazione del predetto obbligo comunitario, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla Legge della Regione Marche n.3 del 2012 nella parte in cui, nell’individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’allegato III della stessa direttiva UE, come prescritto dall’art. 4, paragrafo 3, della medesima.