26/01/2017
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente dispone che per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Con la sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, nella causa C-444-15 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Veneto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte di Giustizia ha chiarito che “la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” non è inficiata “alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” e che “L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:
In sintesi, il TAR Veneto ha chiesto alla Corte di Giustizia, con la prima questione pregiudiziale, di chiarire se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE possa essere considerato valido alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, con la seconda e terza questione, se il medesimo l’articolo 3, paragrafo 3, letto in combinato disposto con il considerando 10 della direttiva 2001/42, debba essere interpretato nel senso che la nozione di “piccole aree a livello locale” può essere definita riferendosi unicamente alla superficie dell’area interessata.
Con riferimento alla prima questione pregiudiziale la Corte di Giustizia ha valutato il livello di tutela previsto dall’articolo 191, paragrafo 2 del TFUE non rilevando “alcun elemento atto a porre in discussione la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva VAS”.
Con riferimento alla seconda ed alla terza questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha anzitutto specificato che, alla luce della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, “un piano o un programma deve soddisfare due condizioni cumulative. Da un lato, tale piano o tale programma deve determinare l’uso di una «piccola area» e, dall’altro, tale area deve trovarsi a «livello locale»”.
Come rilevato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, “dalla somiglianza dei termini utilizzati dall’articolo 2, lettera a), primo trattino, e dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, nonché dall’impianto sistematico di tale direttiva, risulta che l’espressione «livello locale» assume il medesimo significato per entrambe dette disposizioni, e cioè si riferisce a un livello amministrativo all’interno dello Stato membro interessato”. Ne consegue che, ai fini della qualificazione di “un piano o un programma “come un provvedimento che determina l’uso di una piccola area «a livello locale»” ai sensi della disposizione de qua, “tale piano o tale programma deve essere elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale”.
Per quanto concerne la nozione di “piccola area”, la Corte di Giustizia ha osservato che occorre fare riferimento al concetto di estensione dell’area e, quindi, alla superficie dell’area interessata dal piano o dal programma di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, a prescindere dagli effetti sull’ambiente.
Infine la Corte di Giustizia ha precisato quale fosse la ratio della disposizione che ha portato il legislatore dell’Unione all’impiego dell’espressione “piccole aree a livello locale” e cioè, da un lato, prendere “come riferimento l’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale che ha elaborato e/o adottato il piano o il programma interessato” e, “dall’altro lato, considerato che il criterio dell’uso di «piccole aree» deve essere soddisfatto in aggiunta a quello della determinazione a livello locale, l’area interessata deve costituire, proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima”.