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Nuova direttiva europea sulla VIA

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08/02/2012

Dal 17 febbraio entra in vigore la nuova direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2012.

Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE  che viene conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per il recepimento da parte degli Stati Membri  in quanto la nuova direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini per il recepimento delle singole direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.- Parte Seconda; D.Lgs.162/2011 attuativo della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio).

Nel provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso specifiche modalità di informazione, anche mediante mezzi di comunicazione elettronici, in una fase precoce della procedura garantendo l'accesso alla documentazione fornita dal proponente ed alle informazioni ambientali  rilevanti ai fini della decisione.

Al pubblico devono essere garantite tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali ed il diritto di esprimere osservazioni e pareri (per iscritto o tramite indagine pubblica) prima che venga adottata la decisione finale da parte dell'autorità competente. A tal fine, devono essere fissate scadenze adeguate che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire la sua efficace partecipazione al processo decisionale.

Tutte le indicazioni contenute nella nuova direttiva in materia di informazione e di partecipazione del pubblico al procedimento di VIA sono sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Sia per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (art.20) che per la procedura di VIA (artt. 21-29) la norma individua, definendone modalità e tempi, gli specifici adempimenti da parte dell' autorità competente e/o del proponente volti a garantire: la pubblicità della procedura e l'accesso alle informazioni tecniche ed amministrative ad essa relative durante l'intero iter procedurale, dalla presentazione dell'istanza al monitoraggio ambientale dell'opera; l'accesso alle informazioni ambientali necessarie alla predisposizione degli studi di impatto ambientale; la possibilità, per chiunque abbia interesse, di partecipare attivamente al processo decisionale presentando osservazioni e fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.