L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT).
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e riportate nel seguito:
Sono sottoposti alla procedura di AIA di competenza statale le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 in cui sono presenti impianti di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 (es. grandi impianti di combustione, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie primarie, grandi impianti chimici, impianti in mare).
L’ Autorità Competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)) – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS). La Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC (CIPPC) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA. La decisione è inoltre basata sulla proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e sui pareri e determinazioni da parte delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi (CdS).
La Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC (CIPPC) opera attraverso il Presidente, il Nucleo di coordinamento, che coordina le attività, e i Gruppi Istruttori.
Le tipologie di domanda che possono essere presentate sono le seguenti:
Il Gestore trasmette alla CreSS l’istanza per l’avvio del procedimento di AIA utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
L’istanza deve essere inoltre corredata dall’attestazione di avvenuto versamento (in originale o sua copia conforme) della prevista tariffa istruttoria, da una sintesi non tecnica e (se del caso) dall’indicazione delle informazioni che il Gestore chiede di sottrarre all’accesso del pubblico per ragioni di segreto industriale o commerciale.
Il versamento della tariffa potrà essere effettuato:
In tutti i casi la causale rimane invariata e dovrà contenere la seguente dicitura: “Versamento somma dovuta su Capitolo di entrata n. 2592 - Capo 32 - Articolo 20 per l’istruttoria della richiesta di autorizzazione integrata ambientale dell’impianto …………. in Comune di ……… in attuazione del decreto 6 marzo 2017 di disciplina delle relative tariffe”. Ovvero è indispensabile sia presente nella causale il riferimento del Capo 32, Capitolo 2592 ed Articolo 20, nonché la specifica se trattasi di riesame- modifica- ottemperanza-rilascio di aia-controllo annualità, ecc.
I dettagli sulle tariffe da applicare si rimanda al Decreto Interministeriale MATTM- MISE - MEF del 6 marzo 2017, n.58.
La documentazione trasmessa dal Gestore viene acquisita dalla CreSS che, entro 30 giorni, effettua la verifica amministrativa sulla completezza dell’istanza e della documentazione allegata, incluso l’avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori.
A seguito della verifica tecnico – amministrativa, la documentazione trasmessa dal Gestore è pubblicata sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA. Contestualmente, la CreSS:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della Transizione Ecologica, i soggetti interessati possono presentare all’Autorità Competente osservazioni sulla domanda secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (Invio Osservazioni e Spazio per il cittadino).
Qualora la documentazione non fosse completa, l'Autorità Competente ovvero, la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. I termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il Gestore di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
Sulla base della documentazione acquisita durante tutto l’iter procedurale, ivi incluse le eventuali integrazioni fornite dal Gestore, nonché le osservazioni pervenute da parte del pubblico, la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC svolge l’istruttoria tecnica. Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC è approvato in sede di Nucleo di Coordinamento e trasmesso alla CreSS e ad ISPRA, che a sua volta lo integra con una proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Nei casi in cui la tipologia dell’istanza sia una Prima AIA per nuova installazione, AIA per installazione esistente, una modifica sostanziale, un riesame con valenza di rinnovo, un riesame parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento previgente, la CreSS convoca una Conferenza dei Servizi (CdS) per acquisire osservazioni, proposte, pareri e determinazioni relative al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Alla chiusura della Conferenza dei Servizi viene pubblicato l’esito dei lavori.
Ove si prospetti un esito negativo del procedimento, se ne preavvisa il Gestore, dandogli facoltà di produrre ulteriori elementi istruttori. Ove tali elementi possano influire sugli esiti della decisione, si provvede ad una loro opportuna valutazione, acquisendo (a seconda dei casi) i contributi della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, di ISPRA o della Conferenza dei Servizi.
Se ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi, in base ai relativi esiti, viene predisposto e sottoposto alla firma del Ministro della Transizione Ecologica lo schema di provvedimento autorizzativo.
Nel caso di modifica non sostanziale e di riesame parziale che non comporta modifiche sostanziali all’AIA previgente, la CreSS, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e la proposta di ISPRA, conclude il procedimento, notificando al Gestore, l’accoglimento dell’istanza o il respingimento, prescrivendo l’applicazione delle condizioni del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
In tutti gli altri casi, dopo la firma del Ministro della Transizione Ecologica, la CreSS provvede a pubblicare sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA il provvedimento di AIA, a chiederne la pubblicazione (per estratto) in Gazzetta Ufficiale, a trasmettere il provvedimento al Gestore, a dare notizia della chiusura del procedimento a tutte le amministrazioni coinvolte e in particolare ad ISPRA, per attivare le relative competenze di controllo.
Il Gestore è tenuto ad accettare formalmente il provvedimento di AIA entro un termine fissato, iniziando contestualmente a versare la prevista tariffa dei controlli. Decorso inutilmente tale termine, i precedenti titoli autorizzativi (sostituiti dall’AIA) cessano di avere efficacia.
Entro un termine fissato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, generalmente 6 mesi, ISPRA definisce, su proposta del Gestore, le modalità attuative del Piano di Monitoraggio e Controllo.
ISPRA, in qualità di autorità di controllo di tutte le AIA di competenza statale, con frequenza almeno annuale produce un rapporto relativo alle verifiche effettuate in relazione all’applicazione delle condizioni prescritte in ciascuna AIA di competenza statale.
Ferme restando le diverse competenze in materia di applicazione di sanzioni amministrative e penali, in caso di violazione delle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, su proposta di ISPRA e in funzione della gravità delle infrazioni il MATTM può:
diffidare il Gestore a ripristinare l’ottemperanza entro un termine;
Inoltre, ferme restando le diverse competenze in materia di danno ambientale, in caso di incidenti o imprevisti il MATTM, anche su proposta di ISPRA, può diffidare il Gestore ad attuare specifiche misure complementari.
Comunque in ogni momento, anche su proposta di altre amministrazioni, il MATTM può disporre il riesame parziale dell’AIA rilasciata in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti, inoltre, entro 4 anni dall’emanazione delle Conclusioni sulle BAT comunitarie pertinenti all’attività principale dell’installazione (o comunque entro i termini fissati dall’art. 29-octies, comma 3, 8 o 9, del D.Lgs. 152/06) , il MATTM deve concludere il riesame dell’AIA, con valenza di rinnovo, complessivo per l’intera installazione.