Il Provvedimento Unico in materia ambientale (PUA), regolamentato dall’art.27 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio di un progetto. In particolare, nell'ambito del PUA può essere richiesto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:
E’ facoltà del proponente richiedere, in fase di presentazione dell’istanza, ulteriori titoli ambientali necessari per la realizzazione e l’esercizio di un progetto.
Il PUA può essere richiesto per tutti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale.
L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il proponente trasmette alla DVA l’istanza per il rilascio del PUA utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (predisposta secondo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006, disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali):
La documentazione trasmessa dal proponente viene acquisita dalla DVA ed assegnata al funzionario responsabile del procedimento, che effettua la verifica amministrativa preliminare sull’istanza e sulla documentazione allegata, inclusa copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per gli oneri economici; il funzionario verifica inoltre l’eventuale necessità di avviare le consultazioni transfrontaliere.
Parallelamente, viene verificata la conformità della documentazione in formato digitale, requisito indispensabile per la pubblicazione della stessa nel Portale delle Valutazioni Ambientali.
La documentazione viene pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali e ne viene data comunicazione via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale. È facoltà del proponente indicare, in fase di presentazione di istanza, la documentazione o parte di essa da non pubblicare per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. La DVA, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
La verifica amministrativa preliminare, la pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali e la comunicazione a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale devono essere svolte entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali, l’Autorità competente e le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale verificano, per i profili di rispettiva competenza, l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata rispettivamente per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli in materia ambientale. Ove necessario, le suddette Amministrazioni richiedono, per il tramite della DVA, integrazioni; la documentazione integrativa deve essere trasmessa dal proponente entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni dalla richiesta di integrazioni.
La DVA pubblica l’avviso al pubblico predisposto dal proponente sul proprio sito web (Avvisi al pubblico: VIA) e contestualmente comunica via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati (Autorità di Bacino distrettuale, Enti di gestione delle aree naturali protette ove pertinenti con la localizzazione del progetto; Regione/i, Provincia/e o Città metropolitana/e, Comune/i; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in qualità di amministrazione concertante) l'avvenuta pubblicazione. La medesima comunicazione è trasmessa anche al proponente ed alla CTVA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza.
Le Amministrazioni comunali territorialmente interessate che hanno ricevuto la comunicazione via PEC di avvio del procedimento sono tenute a dare informazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale delle Valutazioni Ambientali nel proprio albo pretorio informatico.
La data della pubblicazione dell’avviso nel Portale delle Valutazioni Ambientali rappresenta l’avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il PUA. I termini sono da considerarsi perentori ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.
Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla DVA, secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni Ambientali (Invio osservazioni), concernenti la VIA, la valutazione di incidenza, ove necessaria e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora richiesta dal proponente in fase di presentazione dell’istanza.
Entro lo stesso termine sono acquisiti dalla DVA per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
Per tutta la fase di consultazione pubblica nella home page del Portale delle Valutazioni Ambientali sono riportati i procedimenti avviati con le informazioni generali, la localizzazione dei progetti, la possibilità di scaricare la sintesi non tecnica e l’indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni.
Successivamente a tale termine, le informazioni amministrative, la documentazione tecnica, le osservazioni e i pareri pervenuti, sono accessibili tramite le sezioni “Procedure” o “Ricerca”.
Successivamente alla scadenza della fase di consultazione pubblica, l’iter procedurale prevede diverse fasi che possono aver luogo e pertanto sono da considerarsi eventuali rispetto all’iter ordinario:
La DVA convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine della fase di consultazione pubblica o dalla ricezione delle eventuali integrazioni, la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente.
Parallelamente alla Conferenza dei Servizi, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente durante tutto l’iter procedurale, ivi incluse le eventuali integrazioni fornite dal proponente e tenendo conto delle osservazioni e dei pareri eventualmente pervenuti nella fase di consultazione pubblica, la CTVA svolge l’istruttoria tecnica per verificare se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi.
Il parere della CTVA viene approvato in sede di Assemblea Plenaria e tempestivamente trasmesso alla DVA che provvede alla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da sottoporre alla firma del Ministro della Transizione Ecologica per la successiva adozione. L’espressione del parere e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA devono concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine delle consultazioni pubbliche.
Il Ministro della Transizione Ecologica provvede ad adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni dall’acquisizione dello schema di provvedimento predisposto dalla DVA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta da parte della DVA.
Decorso tale termine, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento di VIA è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, in tale periodo la Conferenza dei Servizi si intende sospesa.
La Conferenza dei Servizi si conclude entro 210 giorni dalla indizione con una determinazione motivata dell’Autorità Competente, che costituisce il PUA, recante il provvedimento di VIA e l’elenco di tutti i titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente e rilasciati nell’ambito del PUA