Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Indicazioni operative per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica

 
 

Finalità

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi persegue la finalità generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi. Essa persegue la finalità specifica di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Ambito di applicazione

Sono sottoposti a VAS, in sede statale, i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ovvero:

  1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negliAllegati II, III e IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1999 e s.m.i.

Soggetti coinvolti

  • Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, in qualità di autorità competente (nella figura del Ministro) in sede statale (art.7, comma 1 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) che si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS (art.8 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
  • Ministero per i Beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, che collabora all'attività istruttoria, esprime il parere di competenza e si esprime di concerto (nella figura del Ministro) con l'autorità competente nell'ambito del parere motivato di VAS.
  • Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di piani e programmi (art.5, comma 1 lettera s) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
    A titolo indicativo e non esaustivo, tra i soggetti possono essere individuati:
    • altri Ministeri;
    • Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali);
    • Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
    • Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti;
    Nell'ambito della procedura di VAS, il Ministero per i Beni e le attività culturali, la/e Regione/i interessata/e e le altre Amministrazioni/Enti competenti in materia ambientale possono formulare osservazioni obiezioni e suggerimenti in merito al piano o programma che il Ministero della Transizione Ecologica acquisisce e valuta nell'ambito della procedura VAS ai fini dell'emanazione del parere motivato di VAS (art.15 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) con i tempi e le modalità indicate agli adempimenti a carico dell'autorità competente.
  • Stati confinanti che richiedano di essere coinvolti nel processo di VAS o sul cui territorio il piano o programma può avere impatti rilevanti.
  • Regione/i, Provincia/e, il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione. Tali soggetti sono informati dell'avvio della procedura e dispongono altresì della documentazione tecnica a corredo dell'istanza.
  • Pubblico, che è informato dell'avvio del processo, può consultare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza pubblicata sul sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA e su quello dell'Autorità procedente/proponente. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come illustrato negli adempimenti a carico del proponente, chiunque abbia interesse può prendere visione del piano o programma e del relativo rapporto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in forma scritta o mediante posta elettronica certificata (DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Adempimenti a carico del proponente

  1. Iter procedurale
    1. Consultazione sul rapporto preliminare (art.13 comma 1 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
      Richiesta di attivazione della procedura di VAS e trasmissione del Rapporto preliminare ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
      Nella richiesta sono inseriti in indirizzo anche i soggetti competenti in materia ambientale (se già individuati). La richiesta è trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica su supporto informatico e anche su supporto cartaceo mediante:
      • consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato, tutti i giorni da lunedì a venerdì presso l'Ufficio Posta sito in Via Cristoforo Colombo 44, piano -1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.40 (orario continuato);  con la consegna a mano verrà rilasciato dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione;
      • a mezzo posta con raccomandata A.R.
      Il modello per la richiesta di attivazione della procedura di VAS e contestuale avvio della consultazione sul rapporto preliminare è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia).
      Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa anche a tutti i soggetti coinvolti. Per tali destinatari è opportuno che il proponente provveda a contattare preventivamente le singole Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la predisposizione e la trasmissione della documentazione (uffici competenti, numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale).
      Per facilitare i contatti tra i diversi soggetti coinvolti, sul sito web per le Valutazioni Ambientali - sezione "Contatti" e nello "Spazio per il proponente", sono forniti i riferimenti della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, delle strutture regionali competenti, delle province e dei comuni.
      Qualora il piano o programma interessi in tutto o in parte aree marine, nell'apposito modello per la presentazione dell'istanza, la localizzazione dovrà essere completata con la denominazione dell'area marina interessata, secondo gli ambiti riportati nella seguente figura.

      Cartina VAS

      Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
      La fase di consultazione sul rapporto preliminare tra l'autorità competente, l'autorità procedente, e i soggetti competenti in materia ambientale si conclude, salvo quanto diversamente concordato, entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare.

    2. Consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica (art.13 comma 5 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
      La comunicazione dell'avvio della consultazione ai sensi degli art.13 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e la contestuale trasmissione della proposta di piano/programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica su supporto informatico e cartaceo è trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica mediante:
      • consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato, tutti i giorni da lunedì a venerdì presso l'Ufficio Posta sito in Via Cristoforo Colombo 44, piano -1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.40 (orario continuato);  con la consegna a mano verrà rilasciato dall'incaricato timbro e data dell'avvenuta ricezione;
      • a mezzo posta con raccomandata A.R.
      Il modello per l'avvio della consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia).
      Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa anche a tutti i soggetti coinvolti. Per tali destinatari è opportuno che il proponente provveda a contattare preventivamente le singole Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la predisposizione e il deposito della documentazione (uffici competenti, numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale).
      Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale. Il rapporto ambientale dovrà inoltre dare atto della consultazione svolta nella fase di consultazione del rapporto preliminare per la definizione del livello di dettaglio delle informazioni da includere in esso ed evidenziare le modalità con cui sono stati presi in considerazione gli eventuali contributi pervenuti. Nel rapporto ambientale, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisiti in attuazione di altre disposizioni normative.
      Si evidenzia inoltre che il rapporto ambientale, ai sensi all'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., deve contenere la valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del D.P.R.357/97 qualora il piano o programma, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"  per la costituzione della Rete Natura 2000). La valutazione di incidenza si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'allegato G del D.P.R.357/1997. Dell'integrazione tra le due procedure è data evidenza anche nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (vedi punto 2.c degli adempimenti a carico del proponente).
      La sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel rapporto ambientale è un elaborato finalizzato a consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico del piano o programma e dei suoi possibili impatti sull'ambiente. L'elaborato deve essere predisposto per consentire un'agevole riproduzione.
    3. Pubblicità dell'avvio della consultazione (art.14 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
      Contestualmente alla comunicazione di cui sopra il proponente/autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. Il proponente/autorità procedente, come l'autorità competente, mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.
      Il modello per l'avviso dell'avvio della consultazione contenente anche l'elenco completo della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa e le relative modalità di predisposizione e di invio, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA.  
    Il proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale, il ritiro della richiesta di attivazione della procedura che, in tal caso, sarà archiviata. L'archiviazione comporta l'avvio di una nuova procedura qualora il medesimo proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre il piano o il programma.
  2. Adempimenti successivi all'emanazione del parere motivato
    1. Revisione
      L'autorità procedente/proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere (qualora attivate), alle opportune revisioni del piano o programma.
    2. Informazione sulla decisione
      L'autorità procedente/proponente redige la Dichiarazione di sintesi e la trasmette all'autorità competente insieme al piano o programma e al relativo rapporto ambientale come revisionati in esito alle consultazioni pubbliche. L'autorità procedente deve rendere pubblici gli esiti della procedura mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione finale, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sui siti web dell'autorità competente e procedente sono inoltre rese pubbliche:
      a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
      b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
      c) le misure adottate in merito al monitoraggio (ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
    3. Monitoraggio
      L'autorità procedente/proponente, in collaborazione con l'autorità competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
      Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità procedente/proponente, dell'autorità competente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Adempimenti a carico dell'autorità competente

  1. Verifica amministrativa
    La Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale provvede alla verifica della procedibilità della richiesta di avvio della procedura in termini di completezza formale degli atti acquisiti. Sulla base di tale attività provvede a comunicare al proponente ed alle altre Amministrazioni interessate, in caso di esito negativo, le azioni e la documentazione necessari al perfezionamento degli atti. Successivamente alla verifica amministrativa si procede alla trasmissione della documentazione amministrativa e tecnica alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS per gli adempimenti di competenza.
  2. Consultazione sul rapporto preliminare (art.13 comma 1 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
    L'autorità competente entra in consultazione con il proponente e/o l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi. La consultazione sul rapporto preliminare tra l'autorità competente, l'autorità procedente, e i soggetti competenti in materia ambientale si conclude, salvo quanto diversamente concordato, entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare.
  3. Consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica (artt.13 comma 5 e 14 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
    Contestualmente alla ricezione della proposta di piano o di programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, la Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale provvede a pubblicare sul sito web per le Valutazioni Ambientali i principali elaborati depositati nonché l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire l'informazione e la consultazione da parte del pubblico e l'eventuale trasmissione di osservazioni. Per la durata di 60 giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso i piani o programmi sottoposti a procedura di VAS saranno evidenziati nella home page del sito web per le Valutazioni Ambientali mentre successivamente potranno essere consultabili sul medesimo sito web, sia in termini di stato di avanzamento della procedura che di documentazione tecnica fornita dal proponente in tutte le fasi procedurali, mediante le diverse modalità di ricerca disponibili (per territorio, per tipologia, per tipo di procedura, testuale).
  4. Trasmissione a Stati confinanti
    Nel caso di piani e programmi che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il  Ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con il Ministero degli Affari esteri, e per suo tramite, ai sensi della Convenzione di Espoo, provvede alla notifica della richiesta di interesse a partecipare al processo di VAS e di tutta la documentazione concernente il piano o programma. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura.
  5. Istruttoria tecnica - valutazione
    La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS provvede all'istruttoria tecnica di competenza analizzando e valutando il piano o programma ed il rapporto ambientale, anche in contraddittorio con il proponente. Nel corso dell'istruttoria tecnica, vengono esaminate le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere (qualora attivate), i pareri delle altre amministrazioni e quelli dei soggetti competenti in materia ambientale..
    La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
    L'istruttoria tecnica si conclude con un parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  che può prevedere prescrizioni relative alla revisione e all'implementazione del piano o programma.
  6. Decisione
    Sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS e del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione per le Valutazioni Ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale - provvede a predisporre la bozza di parere motivato di VAS per la successiva emanazione del decreto interministeriale (Ministri della Transizione Ecologica e per i Beni e le attività culturali)..
  7. Tempistiche della procedura di VAS
    Si riassumono nel seguito i tempi per l'emanazione del provvedimento di VAS (dalla data di richiesta di avvio della procedura):
    • 90 giorni (art.13, comma 2) consultazione sul rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato;
    • 60 giorni (art.14, comma 3) consultazione sulla proposta di piano/programma, sul rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
    • 90 giorni (art.15, comma 1) valutazione.
    In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le fasi di deposito, pubblicità e partecipazione del Piano si coordinano con quelle della VAS del medesimo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti.
  8. Informazione sulla decisione
    Il parere motivato di VAS emanato tramite decreto interministeriale è trasmesso all'autorità procedente e al proponente; esso viene, inoltre, pubblicato integralmente sul sito per le valutazioni ambientali VAS-VIA e sul sito dell'autorità procedente/proponente.
    La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
    1. il parere motivato espresso dall'autorità competente;
    2. la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
    3. le misure adottate in merito al monitoraggio.
  9. Monitoraggio e controllo
    Il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con l'autorità procedente o proponente, anche per il tramite delle strutture operative di cui si avvale (ISPRA e ARPA/APPA) effettua il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dai piani o programmi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VAS emanato. Lo svolgimento e gli esiti di tali attività, in casi di impatti negativi non previsti nella fase di valutazione, supportano azioni correttive del Ministero della Transizione Ecologica.