La verifica di assoggettabilità (o screening) è unaprocedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma debbao meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione AmbientaleStrategica.
La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS è regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi che comportano modifiche minori o interessano piccolearee di uso locale e che ricadono nell'ambito di applicazione dellaVAS ovvero:
Possono essere sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS anche piani e programmi diversi da quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della VAS, ma che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.
La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
Il modello per la richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." scaricabile dalla sezione "Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia).
Qualora il piano o programma interessi in tutto o in parte aree marine, nell'apposito modello per la richiesta di avvio della procedura, la localizzazione dovrà essere completata con la denominazione dell'area marina interessata, secondo gli ambiti riportati nella seguente figura.
Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, ed è predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
L'autorità procedente/proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere alla Direzione per le valutazioni ambientali - Divisione V Sistemi di valutazione ambientale, il ritiro della richiesta di attivazione della procedura che, in tal caso, sarà archiviata. L'archiviazione comporta l'avvio di una nuova procedura qualora la medesima autorità procedente/proponente o altro soggetto fosse interessato a riproporre il piano o il programma.